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TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO

 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 di (cosiddetto decreto Ronchi, modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, cosiddetto decreto Ronchi bis) abrogando la normativa esistente (all'art. 56), sostituisce la precedente classificazione dei rifiuti in speciali / tossici e nocivi con la nuova che li distingue in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

In base a questo decreto:

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali di costruzione a base di amianto (Materiali contenenti Amianto in matrice compatta) sono considerati rifiuti (speciali) non pericolosi;

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali isolanti contenenti amianto (Materiali contenenti Amianto in matrice friabile) sono invece considerati rifiuti (speciali) pericolosi.

In esito all’entrata in vigore in tutta l’Unione europea del CER 2002 di cui alla decisione 2000/532/Ce e successive modifiche, i contenenti amianto (RCA) risultano così classificati:

061304* (pericoloso) rifiuti della lavorazione dell’amianto
101309* (pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
101310 (non pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309
160212* (pericoloso) apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre
160214 (non pericoloso) apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
170601* (pericoloso) materiali isolanti contenenti amianto (decisione 2001/573/ce)
170604 (non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605* (pericoloso) materiali da costruzione contenenti amianto

Nell’ambito del cennato CER, sui rifiuti contenenti amianto si hanno le seguenti “voci speculari” (o “voci specchio”):

101309* e 101310
160212* e 160214
170601* e 170604

In questi tre casi, la classificazione del RCA dove essere effettuata tramite l’accertamento della presenza di amianto in concentrazione maggiore dello 0,1%.
L’accertamento analitico deve fare riferimento alla presenza di amianto e non alla presenza di amianto in fibra libera; pertanto, il metodo da adottare deve prevedere la ricerca dell’amianto totale e non unicamente delle fibre libere.
Le voci 061304 e 170605, invece, sono da considerarsi sempre pericolose, indipendentemente dalla concentrazione dell’amianto presente.

I rifiuti contenenti amianto debbono essere smaltiti in discarica, in attesa dei disciplinari tecnici emanati dalla Commissione Nazionale Amianto ex lege 257/ 1992, i quali dovranno fissare i relativi criteri per il trattamento.
Tali rifiuti, fino al 16 luglio 2005, possono essere accettati nelle varie tipologie di discariche sia secondo i vecchi criteri di cui alla Deliberazione 27 luglio 1984, sia secondo quelli nuovi di cui al Dlgs 36/2003 e Dm 13 marzo 2003 sulle discariche.
Quanto precede significa che in base ai criteri contenuti nella Deliberazione 27 luglio 1984:
• gli RCA in forma legata (cemento-amianto, materiali plastici con inglobato l’amianto, ecc.) possono essere smaltiti in discariche di 2/A per rifiuti inerti;
• gli RCA in fibra libera (amianto non trattato/legato in matrice cementizia oppure plastica, ecc.) possono essere smaltiti in discariche 2/B fino a 10.000 mg/kg fibre libere e in discariche 2/C oltre 10.000 mg/kg fibre libere.

Invece, ai sensi della nuova disciplina sulle discariche di cui sopra, i nuovi criteri di accettabilità degli RCA si possono così schematizzare:
• in funzione della classificazione dei RCA in pericolosi o non pericolosi andranno in discarica rispettivamente per rifiuti pericolosi o per rifiuti non pericolosi, ma sempre in celle dedicate, sia all’interno di discariche che ricevono anche altri rifiuti, sia in discariche dedicate solo ai rifiuti contenenti amianto;
• i rifiuti contenenti amianto (ancorché classificati pericolosi) possono essere smaltiti in discariche per non pericolosi, sempre però in celle dedicate, se il RCA:
a) è costituito unicamente dal rifiuto identificato dal codice CER 170605 (cemento amianto da demolizione e costruzione) senza trattamento e senza alcuna analisi;
b) è sottoposto a trattamento termico che modifichi la struttura cristallina dell’amianto, anche in questo caso senza alcuna analisi;
c) è sottoposto a trattamento di “stabilizzazione — solidificazione in matrici stabili e non reattive” e di “incapsulamento”, rispettano i criteri della Tab. 1.2 del Dm 13 marzo 2003.

In quest’ultimo caso andranno sottoposti, quindi, ad analisi.

 

 

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