Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti
dall'amianto.
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa
dei pericoli derivanti dall'amianto.
Art. 1 - Piani regionali e delle province autonome 1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi
dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati
negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 3, della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 2 - Censimento dei siti interessati da attività di estrazione
dell'amianto 1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali
finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi
di pietre verdi.
Art. 3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle
attività produttive e censimento imprese che svolgono attività di smaltimento e
bonifica.
1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto
nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento
e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione
annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese
si considerano esaustivi i dati forniti in conformità della circolare del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni e delle
province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte
interessate, pu essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle
seguenti fonti:
a)
individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive
maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui
all'allegato B può costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi
indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attività ;
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono
il premio assicurativo per la voce silicosi ed asbestosi.
4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui
all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere,
ferma restando la facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere
ulteriori informazioni, ritenute opportune.
Art. 4 - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e
realizzare la relativa bonifica dei siti
1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti
interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i
seguenti aspetti:
a) la
stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove
necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione
dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre
zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di
riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che
risultano inquinati da amianto, o in alternativa , ove possibile, la
bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai
tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di
bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste
significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale
interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attività dovrà
essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 5 -
Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di
organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono
essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo
in discarica controllata.(1)
2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei
rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione
degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla
valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto
presenti sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante
del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.
Art. 6 - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività
di smaltimento dei rifiuti di amianto
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio
definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle
prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982,
appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.(1)
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti gi esistenti ovvero in nuovi
impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti , a
condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ci
esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite
prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla
tenuta di appositi registri di presa in carico, alla impostazione di vincoli
sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al
fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto
legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali
ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982,(1) consentito lo smaltimento anche
in discariche di seconda categoria- tipo A, purché tali rifiuti provengano
esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere
adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e
di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto
durante le operazioni di movimentazione.(2)
Art. 7 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza
del lavoro 1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l)
del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le
attività nelle quali presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i
lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per
l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla
vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei
lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da
amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi
di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli
interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici,
strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di
lavoro.
2. Annualmente le
strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sulla attività
svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i
della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i
lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) i livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività
nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti
amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese
interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o
strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di
controllo e manutenzione.
Art. 8 -
Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di
amianto 1. I piani regionali, identificando una scala di priorità , prevedono
controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di
amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica sui mezzi di
trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove stato usato amianto per la coibentazione di
tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le
province autonome si avvalgono della collaborazione di competenti uffici del
Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle
indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati
ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, per
l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani
d'intervento di rispettiva competenza.
Art. 9 - Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto 1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle
strutture territoriali finalizzato:
a) alla
vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che
possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni
di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in
particolare, oltre quanto gi previsto dall'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 277 del 1991:
1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa
vigente;
2) le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei
rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed
esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di
bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della
citata legge n. 257 del 1992;
6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad
un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto
trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
a) alla
vigilanza e al controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di
bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge
n. 257 del 1992.
2. Le regioni
predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di
controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province,
finalizzato:
a) alla
vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che
provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto,
verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla
consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi
di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in
particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista
dalle norme in materia.
3. Al termine
dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e
controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di
stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una
relazione dettagliata sull'attività svolta.
Art. 10 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e
rilascio di titoli di abilitazione
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello
professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo,
rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e
bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione,
smaltimento e bonifica.
2. I corsi di
livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla
sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei
sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere
la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la
salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei
mezzi di protezione respiratoria;
c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati
al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle
attività di bonifica (rimozione o altre modalità ) di edifici, impianti,
strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche la responsabilità e i compiti della direzione
delle attività , i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei
sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la
salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente:
obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di
vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento
ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree
di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e
manutenzione;
g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo,
bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati
al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle
regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli
elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da
amianto con riferimenti specifici all'attività di cui saranno addetti i
discenti.
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n.
257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di
indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge
n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da corsi nazionali di
formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti,
enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico- scientifiche
.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo
sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle
regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata
legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di
cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno
finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente
supportati da contributi pubblici.
Art. 11 - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257
1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo
almeno la seguente strumentazione:
a) microscopio
elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale
necessario.
2. Le strutture a
livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:
a) microscopio
ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unità
operativa territoriale sarà dotata di :
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere integrata o sostituita
tenendo conto della evoluzione tecnologica.
Art. 12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o
prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art.12,
comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i
blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti
elementi informativi:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono;
denominazione della società (per le società indicare i dati del legale
rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA;
telefono, telefax;
codice fiscale.
b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo;
uso a cui adibito;
tipo di prefabbricato:
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto- cemento ;
non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di materiale
e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le
singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i
relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi
in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche
sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno
riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del
censimento.
ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO
Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992
Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
con sede legale in
via . . . . . . . . . . . . . . . ..n ..
comune di . . . . . . . . . ...cap . . ....tel.
n . . . ...
telefax n . . . . . . .....iscrizione al C.C.I.A.A.
n . . . . . . ...
unità produttiva sita in
via . . . . . . . . . . . . . .....n . ..
comune
di . . . . . . . . .c.a.p . . . ......tel.
n . . . ...
codice fiscale e/o partita
IVA . . . . . . . . . . . . . . . ...
Ha utilizzato amianto nelle proprie attività produttive;
Ha utilizzato fino al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
amianto nelle proprie attività produttive;
Ha operato nelle attività di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attività di bonifica di amianto;
Ha gi presentato notifica di attività :
ai sensi art. 25 del D.Lgs. n. 277/1991;
ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.
Luogo e
data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
ALLEGATO B
ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO
A) ATTIVITA
MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di
numero).
B) ALTRE ATTIVITA (elencare le altre in ordine di numero).
10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore
ed acqua calda.
17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed
accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a
stabilimenti
siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima
trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura,
estrusione ed altre lavorazioni.
233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
242 Produzione di cemento, calce e gesso.
243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto- cemento .
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di
mattoni e di altri prodotti silico- calcarei, di prodotti in pomice- cemento.
244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-
cemento).
247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.
251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati
ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri di stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria
e
all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico- sanitarie e di macchine per la
lavanderie e stirerie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi
meccanici.
328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori,
apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.
411 Industria di grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffè , di succedanei del caffè e del tè.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione di tabacchi.
438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e
tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per capelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in
carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.
483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficieria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete
e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento,
idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.
614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature
per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingrosso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli,
compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli
(ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.
648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2 Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per
l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.
710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attività connesse ai trasporti terrestri.
783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi
ed altre installazioni marittime).
784 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i
calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso).
Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 4 agosto 1993 n.271
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per
la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui
alla medesima tabella.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i
silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile
o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano
immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto,
anche provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonché qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3 - Valori limite 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro
ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza
amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione
o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può
superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, si intendono definiti secondo la direttiva
87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del
decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli
articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, differito al 30 giugno
1992(1).
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, sostituita dalla seguente:
a) 0,6 fibre per
centimetro cubo per il crisotilo.
5. Il comma 2
dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, abrogato.
Capo II -ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI
ATTUAZIONE
Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto 1. Con decreto del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente,
con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituita, presso il Ministero
della Sanità , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da:
a) due esperti di
tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione dei
luoghi di lavoro, designati dal Ministro della Sanità ;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'istituto superiore di Sanità ;
g) un esperto del consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h)un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.
2.La commissione di
cui al comma 1 presieduta dal Ministro della Sanità o da un Sottosegretario di
Stato da questi delegato.
Art.5 - Compiti della commissione
1.La commissione di cui all'art.4provvede:
a) ad acquisire i
dati dei censimenti di cui all'art.10;
b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPSL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del servizio sanitario nazionale addetto al controllo
dell'attività di bonifica;(2)
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10settembre 1982, n.915, e
successive modificazioni e integrazioni;(3)
d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dellíamianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità díuso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di
qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento
delle attività di cui al comma 1, la commissione pu avvalersi della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3.La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei
compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro della Sanità , al
Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art.6 - Norme di attuazione 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro della Sanità , può integrare con il proprio decreto, su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15agosto 1991, n.277.
2.Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità ,
stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti
per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che
contengono tali materiali ed individua prodotti per i quali sia prevista la
sostituzione dei componenti di amianto.(4)
3. Il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta per proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).(5)
4.Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità , adotta
con proprio decreto da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c).(6)
5.Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di
indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n.400.(7)
6.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della Sanità , il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base
dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.
7.Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della
normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto Superiore di
Sanità .
Art. 7 - Conferenza nazionale 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della commissione
di cui all'articolo 4 e díintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale
sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei
materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di
esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura 1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei
prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n.
256 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e
sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle provincie autonome di
Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza
sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una
relazione che indichi:
a) i tipi e i
quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto
dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le
esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute
dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.(8)
2. Le unità sanitarie
locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3,
comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori
esposti, che trasmettono alle competenti regioni e provincie autonome di Trento
e di Bolzano ed al Ministero della Sanità .
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio
ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 5,(7) piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento
dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi ed i servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il
rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di
rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree
interessate, che condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per
la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. Il piani di cui al
comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le provincie autonome di Trento e di Bolzano non
adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità , di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero 1. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
il Ministero della Sanità , con la regione Piemonte, con la comunità montana di
Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della
miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 autorizzata,
a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di
lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993).
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente 1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli
edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del
personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti
locali.
2. Con decreto del Ministro della Sanità , da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme
relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento
degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività
di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.(9)
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in
cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali
contenenti amianto, sia fioccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per
la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione
dell'albo di cui all'art. 10 del decreto- legge 31 agosto 1987 n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente
comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gi addetto alle
lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali istituito un registro nel quale indicata la
localizzazione dell'amianto fioccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie
locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le
imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute
ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per
l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali
comunicano alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano i dati
registrati, ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici,
nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la pericolosità , come la friabilità e la densità .(3)
CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento
anticipato 1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva,
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità ,
la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 2##2, primo
comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di
pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di
risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri
per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina entro il limite di
seicento unità , il numero massimo di pensionamenti anticipati.(10)
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientrati nei criteri
di cui al comma 3 che intendono avvalersi delle disposizioni del presente
articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE, unitamente alla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato pu essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o
al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei
lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno
del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori,
che abbiano contratto malattie professionali, a causa dell'esposizione
all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all'amianto moltiplicato per il coefficiente di 1,5.(11)
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore
a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita
dall'Inail, moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5.(11)
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari
o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di anzianità contributiva
previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (INPDAI) dovuto, all'Istituto medesimo, a domanda e a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del
rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981,
n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali corrisposto il predetto
assegno aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, e cinquantacinque se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di
anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità . L'impresa, entro trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, tenuta a corrispondere a favore della
gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari
al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con
facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione danno, in un numero di
rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone
industriali in declino, individuate dalla decisione della commissione delle
Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presente articolo ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si
applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942
n. 267, e successive modificazioni, e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni , dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111,
primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6
miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il
1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati e per il 1993 e il 1994, l'accantonamento interventi in
aree di crisi occupazionale.
13. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva 1. Le imprese singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che
producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica
finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto e allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione
tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la
trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate,
sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato
istituito il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria
delle domande di finanziamento.(12)
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alle concessione
di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto
e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla
base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato stabilisce con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande
di finanziamento e per la erogazione dei contributi.(13)
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di
cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi
per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per
il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale
limite di impegno dal 1993).
10 Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai
commi 1 e 2.
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COPREM progetta e realizza diverse tipologie di manufatti in calcestruzzo: tubi, scatolari per sottopassi e canali, e pozzetti d'ispezione. Il rivestimento interno in liner in polietilene ad alta densità (HDPE) e la post tesatura degli scatolari fanno di Coprem un punto di riferimento per progettisti, enti e imprese.
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A. V. recupero dati, azienda laziale opera nel recupero dati da qualsiasi supporto di archiviazione con la piu alta percentuale di recupero si muove in tutto il territorio nazionale con sedi a latina, roma, frosinone, milano, ciampino, rieti.
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Società di giardinaggio realizzazione del verde pubblico e privato, manutenzione di aree a verde condominiali. potatura di alberi ad alto fusto, cura o abbattimento di palme colpite da punteruolo risso, diserbo chimico e meccanico, potatura e sagomatura di siepi e cespugli. ogni varietà, realizzazione e manutenzione di prati di ogni tipo, sfalci
CA. ST. Group fornisce alle aziende servizi di marketing operativo (distribuzione volantini, controllo della distribuzione, geomarketing, guerriglia marketing e telemarketing, organizzazione eventi) e strategico (mystery shopping, analisi bacini di utenza, ricerche di mercato e studi di fattibilità, focus group e test di prodotto).
Opera nel settore antincendio, antinfortunistica e segnaletica occupandosi di vendita, noleggio e manutenzione estintori (idrici, a polvere e CO2), segnaletica di sicurezza e vendita di prodotti antinfortunistici (calzature di sicurezza, dpi, abbigliamento, linee guida, ecc)
Sul sito della linea di dermocosmetici, Cosmetics 27, si possono scoprire tutte le caratteristiche, i test e risultati clinici e l'utilizzo di questi prodotti naturali di elevata efficacia per il rinvigorimento e la cura del viso, del collo, del décolleté e del contorno occhi contro i segni dell'invecchiamento, dello stress e della stanchezza.
L'azienda Farma Srl opera nel settore della progettazione, installazione e manutenzione di ascensori, piattaforme elevatrici, scale mobili e montacarichi per uso sia civile che industriale. Farma tratta qualunque tipologia di ascensore ed è sempre aggiornato agli ultimi ritrovati del settore proponendo soluzioni e modelli all'avanguardia.
L'attività di Greenvolt si rivolge essenzialmente ai settori delle Energie alternative come il fotovoltaico o il solare termico, alla realizzazione di sistemi di efficientamento energetico alla Costruzione di coperture e Rimozione Amianto ed Eternit.
Il lettino ALICE appartiene alla Linea Medicale 2011/2012 di MG Legno Arredo.
E' realizzato in Legno Massello di faggio Pollmeier, con imbottitura in espanso 25/D ed un rivestimento in pelle skay lavabile con cucitura a saponetta.
Dotato di un utile portarotolo, può essere utilizzato anche nei centri medici, di fisioterapia e riabilitazione.
Asotech propone servizi legati ad animazioni e rendering applicati in svariati settori, tra cui l'industrial design dove, soprattutto in fase pubblicitaria, è possibile presentare al meglio e nel minimo dettaglio le caratteristiche di nuovi prodotti, raggiungendo un forte potere comunicativo. Sul sito vi sono alcuni esempi di lavori realizzati.
Sostanza è una software house e web agency che realizza siti internet, applicativi web, applicazioni per iphone e ipad, servizi di live chat per assistenza aziendale. Fornisce inoltre consulenza ICT e servizi di web marketing e posizionamento sui motori di ricerca.
Emporio della caccia e della pesca:
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Piscine Civetta è a Formello a due passi da Roma e da Viterbo, nasce nel 1987 ed è ad oggi leader nella costruzione di Piscine sia interrate sia fuoriterra. L'esperienza maturata in questi anni ci permette di accogliere e portare a termine qualsiasi richiesta di progettazione da parte dei nostri clienti.
L'azienda Artera Srl offre soluzioni di hosting dedicato che consentono elevati livelli di sicurezza e funzionalità grazie alla possibilità di configurare la macchina secondo le proprie esatte necessità. Al servizio è possibile aggiungere svariati altri pacchetti che si possono scoprire nel dettaglio tramite il sito aziendale
Il lago di garda è il più grande e bello d'Italia, in estate il turismo nazionale e internazionale affolla i nostri hotel e Agriturismi, italiani, tedeschi, olandesi, europei di ogni genere
Questo sito è stato realizzato per presentare diversi alberghi di Riccione, offrendo agli utenti la possibilità di visionare le offerte ed i lastminute del momento per scegliere adeguatamente l'hotel di Riccione dove soggiornare
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