Chiama per informazioni ai numeri 0362.687095 330.225058 o inviare un Fax allo 0362.554481
 

usa il motore per ricerche in rete

Home
Bonifica amianto
Nuove coperture
Lattonerie
Noleggio ponteggi
Costi smaltimento
 
 

 

 
Preventivi     
Amianto
Coperture
Fotovoltaico

Ristrutturazioni
 
Scambio link
Statistiche
Contatti
Sitemap

 
 

 
 
 

 

Esempio Nuova pagina 1

Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994


Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 1 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 2 - Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto
1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Art. 3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica.

1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformità della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, pu essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:

a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B può costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attività ;
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce silicosi ed asbestosi.


4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.

Art. 4 - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti
1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;
c) la prevenzione dai rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa , ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.(1)
2. Le regioni e province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto n. 915 del 1982.

Art. 6 - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto
1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.(1)
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti gi esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti , a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ci esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla impostazione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982,(1) consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria- tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.(2)

Art. 7 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attività nelle quali presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:

a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.

2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sulla attività svolta, nella quale risulti indicato:

a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) i livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art. 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto
1. I piani regionali, identificando una scala di priorità , prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:

a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica sui mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione di competenti uffici del Corpo delle miniere.


3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.


Art. 9 - Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto
1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:

a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto gi previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:


1) la corretta classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2) le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3) l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4) la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5) la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 della citata legge n. 257 del 1992;
6) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7) la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;

a) alla vigilanza e al controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:

a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.

3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Art. 10 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione
1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:

a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.

2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.

3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità ) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche la responsabilità e i compiti della direzione delle attività , i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:

a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività di cui saranno addetti i discenti.
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico- scientifiche .
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

Art. 11 - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257
1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:

a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.

2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:

a) microscopio ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.

3. Ogni Unità operativa territoriale sarà dotata di :
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.

Art. 12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile
1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art.12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:

a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono;
denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA;
telefono, telefax;
codice fiscale.

b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo;
uso a cui adibito;
tipo di prefabbricato:
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto- cemento ;

non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.

c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento.


ALLEGATO A

FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO

Censimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992


Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
con sede legale in via . . . . . . . . . . . . . . . ..n ..
comune di  . . . . . . . . . ...cap . . ....tel. n . . . ...

telefax n . . . . . . .....iscrizione al C.C.I.A.A. n . . . . . . ...
unità produttiva sita in via . . . . . . . . . . . . . .....n . ..
comune di . . . . . . . . .c.a.p . . . ......tel. n . . . ...
codice fiscale e/o partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . ...

esercente l'attività di . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
codice ISTAT . . . . . . . ....codice INAIL . . . . . . . . .
titolare o legale rappresentante . . . . . . . . . . . . . . . .

nato a . . . . . . . . . . . . . ..il . . . . . . ....
residente in via . . . . . . . . . . . . . . . . . .n . . . ....
comune di . . . . . . . . .c.a.p . . . ...tel. n . . . . . . . ..


Nell'anno 1993


Ha utilizzato amianto nelle proprie attività produttive;
Ha utilizzato fino al  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
amianto nelle proprie attività produttive;
Ha operato nelle attività di smaltimento di amianto;
Ha operato nelle attività di bonifica di amianto;
Ha gi presentato notifica di attività :
ai sensi art. 25 del D.Lgs. n. 277/1991;
ai sensi art. 9 della legge n. 257/1992.


Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....


ALLEGATO B

ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO

A) ATTIVITA MAGGIORMENTE INTERESSATE (elencare quelle con asterisco in ordine di numero).
B) ALTRE ATTIVITA (elencare le altre in ordine di numero).


10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda.

17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua.
35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori.
140 Industria petrolifera.
221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) escluse le cokerie annesse a stabilimenti
siderurgici.
222 Fabbricazione di tubi di acciaio.
224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni.

233 Produzione ed estrazione di sale.
241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio.
242 Produzione di cemento, calce e gesso.
243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto- cemento .
243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni e di altri prodotti silico- calcarei, di prodotti in pomice- cemento.
244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto- cemento).
247 Industria del vetro.
240 Produzione di prodotti in ceramica.

251 Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni).
255 Produzione di mastici, pitture, vernici e inchiostri di stampa.
256 Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e
all'agricoltura.
257 Produzione di prodotti farmaceutici.
311 Fonderie.
327.4 Costruzione di apparecchiature igienico- sanitarie e di macchine per la lavanderie e stirerie.
328 Costruzione, installazione e riparazione di altre macchine ed apparecchi meccanici.

328.4 Costruzione e installazione forni industriali non elettrici.
341 Produzione di fili e cavi elettrici.
345.1 Costruzione o montaggio di apparecchi radioriceventi, televisori, apparecchi elettroacustici.
345.4 Costruzione di componenti elettronici.
361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi.
362.2 Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario.
363 Costruzione e montaggio di cicli, motocicli e loro parti staccate.
364 Costruzione e riparazione di aeronavi.

411 Industria di grassi vegetali e animali.
417 Industria delle paste alimentari.
419 Industria della panificazione, pasticceria e biscotti.
420 Industria della produzione e raffinazione dello zucchero.
421.1 Produzione del cacao, cioccolato e caramelle.
423.1 Preparazione del caffè , di succedanei del caffè e del tè.
424 Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.
425 Industria del vino.
427 Industria della birra e del malto.
429.2 Lavorazione e confezione di tabacchi.

438 Industria per la produzione di arazzi, tappeti, copripavimento, linoleum e tele cerate.
439.1 Produzione di feltri battuti (non per capelli).
439.5 Produzioni di cordami e spaghi di qualsiasi tipo di fibra.
441 Concia e tintura delle pelli e del cuoio.
471 Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone.
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa.
481 Industria della gomma.
482 Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione e riparazione di pneumatici.

483 Industria dei prodotti delle materie plastiche.
491.1 Produzione di oreficieria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie.
493.2 Produzione, sincronizzazione e doppiaggio di films.
501 Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati.
503.1 Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda.
613.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
613.3 Commercio all'ingrosso di articoli per installazioni.

614.2 Commercio all'ingrosso di macchine per costruzioni edili.
614.3 Commercio all'ingrosso di altre macchine, di utensileria e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.
614.3 Commercio all'ingrosso delle macchine, accessori e attrezzi agricoli, compresi i trattori.
614.7 Commercio all'ingrosso di veicoli e accessori.
615.2 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta).
648.2 Commercio al minuto di articoli casalinghi, di ceramica e vetreria.

648.6 Negozi di ferramenta e casseforti.
649.2 Commercio al minuto di articoli igienico-sanitari e da costruzione.
651 Commercio al minuto di automobili, motocicli e natanti.
654.4 Commercio al minuto di articoli sportivi, armi e munizioni.
654.7 Commercio al minuto di macchine e attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio.
671.1 Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzeria).
671.3 Riparazioni di motoveicoli e biciclette.

710 Ferrovie.
721 Metropolitane, tranvie e servizi regolari di autobus.
725 Trasporti con impianti a fune.
740 Trasporti marittimi e cabotaggio.
750 Trasporti aerei.
781 Attività connesse ai trasporti terrestri.
783 Attività connesse ai trasporti marittimi ed al cabotaggio (porti marittimi ed altre installazioni marittime).
784 Attività connesse ai trasporti aerei (aeroporti e aerodromi).
843 Noleggio di macchinari e di attrezzature contabili e per ufficio, compresi i calcolatori elettronici ed i registratori di cassa (senza operatore fisso).

Nuova pagina 1

Legge 27 marzo 1992 n. 257


Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 4 agosto 1993 n.271


Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:

    a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
    c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, differito al 30 giugno 1992(1).
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sostituita dalla seguente:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, abrogato.

Capo II -ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI
ATTUAZIONE


Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituita, presso il Ministero della Sanità , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

    a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione dei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della Sanità ;
    d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
    e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
    f) un esperto dell'istituto superiore di Sanità ;
    g) un esperto del consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
    h)un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
    i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
    l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;
    n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.

2.La commissione di cui al comma 1 presieduta dal Ministro della Sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art.5 - Compiti della commissione

1.La commissione di cui all'art.4provvede:

    a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'art.10;
    b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPSL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;(2)
    c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10settembre 1982, n.915, e successive modificazioni e integrazioni;(3)
    d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dellíamianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità díuso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
    e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
    f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione pu avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3.La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro della Sanità , al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art.6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità , può integrare con il proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15agosto 1991, n.277.
2.Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della Sanità , stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali ed individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.(4)
3. Il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta per proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).(5)
4.Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità , adotta con proprio decreto da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).(6)
5.Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.400.(7)
6.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della Sanità , il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7.Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto Superiore di Sanità .

Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e díintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.


Capo III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

    a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
    b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
    c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
    d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.(8)

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della Sanità .

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 5,(7) piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

    a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
    b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
    c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
    d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
    e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi ed i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
    f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
    g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
    h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che condizionato alla frequenza di tali corsi;
    i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
    l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. Il piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le provincie autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Sanità , di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della Sanità , con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993).

Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministro della Sanità , da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.(9)
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia fioccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del decreto- legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gi addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali istituito un registro nel quale indicata la localizzazione dell'amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici, nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità , come la friabilità e la densità .(3)


CAPO IV - MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 2##2, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina entro il limite di seicento unità , il numero massimo di pensionamenti anticipati.(10)
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientrati nei criteri di cui al comma 3 che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE, unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato pu essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali, a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto moltiplicato per il coefficiente di 1,5.(11)
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.(11)
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) dovuto, all'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali corrisposto il predetto assegno aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità . L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione danno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni , dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati e per il 1993 e il 1994, l'accantonamento interventi in aree di crisi occupazionale.

13. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

CAPO V - SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto e allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato istituito il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.(12)
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alle concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato stabilisce con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.(13)
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993).
10 Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

 

Hai cercato: amianto dpr08081994

Altri risultati che potrebbero esserti utili:

DOLGEL

Dolgel è una ditta specializzata nella produzione artigianale di dolci, torte, gelati e semifreddi di cui offre un vasto e variegato assortimento al fine di accontentare i gusti dei palati più fini.
Le sue proposte sono ideali per ristoranti, bar, gelateria, albergatori, servizi catering e/o per celebrare e festeggiare occasioni importanti.

Computer Company

Specialisti nella vendita di cartucce inkjet, di toner e consumabili per stampanti laser, siamo in grado di offrirti prodotti compatibili di elevata qualità ad un prezzo decisamente conveniente.

Coprem srl

COPREM progetta e realizza diverse tipologie di manufatti in calcestruzzo: tubi, scatolari per sottopassi e canali, e pozzetti d'ispezione. Il rivestimento interno in liner in polietilene ad alta densità (HDPE) e la post tesatura degli scatolari fanno di Coprem un punto di riferimento per progettisti, enti e imprese.

M.F Di Marchi Franco

Assistenza Caldaie e climatizzatori, civili e industriali, patentino per consistore Di centrale termica

CasaArredoStudio

sito dedicato alla vendita online di mobili per la casa, uffici e negozi. Tavoli e sedie di ottima qualità, letti imbottiti con contenitore, cucine componibili, camerette complete, librerie e porta tv, divani e divani trasformabili.
tutto quello che vi serve per arredare la vostra casa.

A.V. recupero dati hard disk

A. V. recupero dati, azienda laziale opera nel recupero dati da qualsiasi supporto di archiviazione con la piu alta percentuale di recupero si muove in tutto il territorio nazionale con sedi a latina, roma, frosinone, milano, ciampino, rieti.
recupera dati da hard disk, raid, server, pen drive, memory card, ssd, scsi, tape, floppy, cd, dvd etc. . .

VAL DI LANZO SAS

REVISIONI AUTO, IMPIANTI GPL, SOSTITUZIONE BOMBOLE METANO, GANCI TRAINO

Solare s.r.l.

Società di giardinaggio realizzazione del verde pubblico e privato, manutenzione di aree a verde condominiali. potatura di alberi ad alto fusto, cura o abbattimento di palme colpite da punteruolo risso, diserbo chimico e meccanico, potatura e sagomatura di siepi e cespugli. ogni varietà, realizzazione e manutenzione di prati di ogni tipo, sfalci

Ricerche di Mercato

CA. ST. Group fornisce alle aziende servizi di marketing operativo (distribuzione volantini, controllo della distribuzione, geomarketing, guerriglia marketing e telemarketing, organizzazione eventi) e strategico (mystery shopping, analisi bacini di utenza, ricerche di mercato e studi di fattibilità, focus group e test di prodotto).

Marin Srl

Opera nel settore antincendio, antinfortunistica e segnaletica occupandosi di vendita, noleggio e manutenzione estintori (idrici, a polvere e CO2), segnaletica di sicurezza e vendita di prodotti antinfortunistici (calzature di sicurezza, dpi, abbigliamento, linee guida, ecc)

Cosmetics 27: dermocosmetici per il viso, il contorno occhi, il collo e il décolleté

Sul sito della linea di dermocosmetici, Cosmetics 27, si possono scoprire tutte le caratteristiche, i test e risultati clinici e l'utilizzo di questi prodotti naturali di elevata efficacia per il rinvigorimento e la cura del viso, del collo, del décolleté e del contorno occhi contro i segni dell'invecchiamento, dello stress e della stanchezza.

Recupero metalli preziosi

OROPURO VICENZA SRL: Vendita, acquisto e recupero di metalli preziosi.

Farma Srl: realizzazione e installazione ascensori e piattaforme elevatrici

L'azienda Farma Srl opera nel settore della progettazione, installazione e manutenzione di ascensori, piattaforme elevatrici, scale mobili e montacarichi per uso sia civile che industriale. Farma tratta qualunque tipologia di ascensore ed è sempre aggiornato agli ultimi ritrovati del settore proponendo soluzioni e modelli all'avanguardia.

Greenvolt srl

L'attività di Greenvolt si rivolge essenzialmente ai settori delle Energie alternative come il fotovoltaico o il solare termico, alla realizzazione di sistemi di efficientamento energetico alla Costruzione di coperture e Rimozione Amianto ed Eternit.

Hotel lago di Garda

Portale turistico dedicato agli Hotel e Agriturismi del lago di garda con contatto diretto per dormire in posti molto belli

MG Legno Arredo

Il lettino ALICE appartiene alla Linea Medicale 2011/2012 di MG Legno Arredo.
E' realizzato in Legno Massello di faggio Pollmeier, con imbottitura in espanso 25/D ed un rivestimento in pelle skay lavabile con cucitura a saponetta.
Dotato di un utile portarotolo, può essere utilizzato anche nei centri medici, di fisioterapia e riabilitazione.

Asotech: animazioni rendering per sfruttare al massimo le potenzialità del 3d

Asotech propone servizi legati ad animazioni e rendering applicati in svariati settori, tra cui l'industrial design dove, soprattutto in fase pubblicitaria, è possibile presentare al meglio e nel minimo dettaglio le caratteristiche di nuovi prodotti, raggiungendo un forte potere comunicativo. Sul sito vi sono alcuni esempi di lavori realizzati.

Maskò Hair Stylist

Sostanza srl

Sostanza è una software house e web agency che realizza siti internet, applicativi web, applicazioni per iphone e ipad, servizi di live chat per assistenza aziendale. Fornisce inoltre consulenza ICT e servizi di web marketing e posizionamento sui motori di ricerca.

Alter Ego di Basili Elia

Emporio della caccia e della pesca:
- vendita di prodotti ed accessori per la pesca sportiva;
- abbigliamento tecnico per la caccia;
- esche vive (koreano-americano-bigattino);
- cartucce e munizioni.

Civetta Piscine Srl

Piscine Civetta è a Formello a due passi da Roma e da Viterbo, nasce nel 1987 ed è ad oggi leader nella costruzione di Piscine sia interrate sia fuoriterra. L'esperienza maturata in questi anni ci permette di accogliere e portare a termine qualsiasi richiesta di progettazione da parte dei nostri clienti.

Artera Srl: servizi di hosting dedicato per configurazioni avanzate

L'azienda Artera Srl offre soluzioni di hosting dedicato che consentono elevati livelli di sicurezza e funzionalità grazie alla possibilità di configurare la macchina secondo le proprie esatte necessità. Al servizio è possibile aggiungere svariati altri pacchetti che si possono scoprire nel dettaglio tramite il sito aziendale

heroin detoxheroin detox

Opiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery CommunityOpiate Detox Recovery Community

Dentservice sas

La vecchia scuola di carrozzeria unita alle ultime tecnologie porta al concepimento di questa tecnica che ripara le ammaccature della grandine

Alberghi Hotel lago di Garda

Il lago di garda è il più grande e bello d'Italia, in estate il turismo nazionale e internazionale affolla i nostri hotel e Agriturismi, italiani, tedeschi, olandesi, europei di ogni genere

gold and silver srl

Rete italiana di negozi Compro Oro. Banco metalli, ingrosso oro usato, argento, pietre preziose

Hotel Riccione Eu

Questo sito è stato realizzato per presentare diversi alberghi di Riccione, offrendo agli utenti la possibilità di visionare le offerte ed i lastminute del momento per scegliere adeguatamente l'hotel di Riccione dove soggiornare

grandehome

vasche idromassaggio, docce idromassaggio, spa, minipiscine, colonne attrezzate, bogno turco, sauna

Studio dentistico Hertel

Sito internet del Dott. Hertel Pio Cesare, medico chirurgo odontoiatra, specializzato in ortodonzia. Studio situato in Torino e a Caselle Torinese.

Casa della piastrella

Casa della piastrella offre in vendita tutti i prodotti per l'arredo bagno, a pochi chilometri da Torino; vendita di piastrelle, sanitari, bagni, box doccia, rivestimenti e molto altro.

Hotel Mostra Rimini

Il sito propone molteplici Hotel di Rimini che propongono ottimi pacchetti vacanza, ideali per visitare il centro storico o partecipare alle mostre di Rimini.
Troverete sempre l'evento più imminente e la mostra del momento. Trovi pacchetti all inclusive comprensivi di Hotel + biglietti per la mostra.

Reldauto concessionari

La "Reldauto" vende auto plurimarche nuove e usate nasce nel 1992, offre agevolazioni ai clienti per ogni tipo d'esigenza pre e post vendita. La Reldauto è leader nel settore automobilistico campano.

Ecogom srl

Eco-gom è una realtà di rilievo nel mondo dello stampaggio della gomma, particolarmente specializzata nella produzione di articoli con attacco gomma-metallo.
Ecogom produce guarnizioni per il settore automotive (o-rings, paraoli guida valvole, guarnizioni testa. . . ) per il settore petrolchimico e per pompe del gas.

Residence Menabrea Torino

Il residence Menabrea di Torino è un residence adatto a tutte le tipologie di visitatori e confortevole, dista soli due chilometri dal centro città, situtato in zona Lingotto. Gli appartamenti del residence sono moderni, disponibili sia ampi monolocali e bilocali in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

CAPEMODA snc

CAPEMODA Come laboratorio di confezione capispalla donna è in grado di offrire a stilisti, brand nel settore fashion tutto il supporto per portare a termine l'intera produzione della collezione partendo dal figurino. 20 anni di esperienza e professionalità fanno di Capemoda un valido partner. capemoda@libero. it Sig. Simonetta

Clikkati Srl

Operanti dal 2008 vendiamo OnLine prodotti come Elettrodomestici, Computer, Televisori, Telefonia fissa e mobile, Soluzioni per stampe professionali e/o per casa. Eccellente il nostro servizio cliente, capace di agevolarti nelle giuste scelte in una offerta di oltre 70000 prodotti, a prezzi molto concorrenziali e paghi come desideri.

gold and silver srl

Rete italiana di negozi Compro Oro. Banco metalli, ingrosso oro usato, argento, pietre preziose

TINTEGGIATURE EDILI VERONA

TINTEGGIATURE EDILI VERONA OPERA NEL SETTORE CON PROFESSIONALITA', TEMPISTICA, FINITURE DI PREGIO.
SPECIALIZZATA IN ISOLAMENTI A CAPPOTTO, TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE, DECORAZIONI, GRASSELLI, RESTAURI EDILI

La Taberna Braceria

La carta dei vini della Taberna si arricchisce di nuovi sapori!

La Taberna Braceria presenta alcuni dei vini che si sono aggiunti a quelli disponibili nella carta dei vini del locale. I vini e spumanti in oggetto sono rinomati per le loro qualità, gusti e sapori.

Per maggiori info visita il sito:
http://www. latabernabraceria. it/

Ho traslocato

Ho Traslocato è il punto di incontro virtuale che dà la possibilità di cercare i prezzi migliori per traslochi nazionali e internazionali. Guarda i migliori annunci immobiliari di case, appartamenti, ville, attici, ma anche nuove costruzioni, locali commerciali e posti auto.

TS Quality & Engineering

Validation and Quality Control

Validazione DQ IQ OQ PQ
Procedure Operative Standard (SOP)e (IOP)
Fascicoli tecnici
Analisi dei Rischi
Progettazione ed Engineering

Progettazione meccanica
Rapid Prototiping
Reverse Engineering
Simulazioni FEM

westwater

produzione sistemi idromassaggio, vasche e docce, bagno turco

Vema Immobiliare Torino

Vema Immobiliare è un'agenzia immobiliare che opera in Torino e nella provincia. Offre in vendita le migliori case, appartamenti e ville. Vanta una lunga esperienza e conoscenza del mercato immobiliare Torinese e mette a disposizione la competenza del suo staff per aiutarvi a trovare la casa adatta a voi.

AROUND PACK srl

AVVOLGITORI PALLET ROBOPAC FILM ESTENSIBILE NASTRATRICI REGGIATRICI CONFEZIONATRICI NASTRI ADESIVI SIAT COMARME IMBUSTATRICI

Aitek service

Sistemi antitaccheggio, soluzioni antitaccheggio per qualsiasi genere di esigenza e attività commerciali, massima professionalità e competenza.

Mister Tuttofare

mister tuttofare servizi per la cura e manutenzione della casa, giardinaggioo, tinteggiatura, edilizia, legno e molto altro

ABLE CONSULTING

Siamo uno Studio Associato di Ingegneri INFORMATICI con specializzazione in ambito Legale. Realizziamo INDAGINI INFORMATICHE e PERIZIE TECNICHE in ambito CIVILE e PENALE.
La PERIZIA TECNICA, quale strumento di prova, rappresenta una delle fonti principali di convincimento del Giudice.

Univiti srl

Univiti è un'azienda specializzata da anni nel settore della Viteria Zincata a Caldo, nella produzione di Viti e Dadi in Ottone, nella produzione della Spina Cilindrica con Foro e Spine Elastiche Inox. Univiti è in grado di fornire la grande industria con produzione di serie, così come l'artigiano con prodotto di nicchia.

In Bacheca associazione culturale

Fabriano inBacheca, tutti gli appuntamenti in rete. Eventi del territorio fabrianese. Informazioni per cittadini e turisti. Concerti, spettacoli, conferenze, eventi, convegni, fiere, enogastronomia, sagre, laboratori, corsi, mostre, premi, rassegne, viaggi, visite guidate, sport, attività naturalistiche

Bonavita Store

Vendita online di abbigliamento BONAVITA - moda Made in Italy per Uomo, Donna e Bambino

 

ACCESSORI
AMIANTO
COPERTURE
FOTOVOLTAICO
LATTONERIA

SICUREZZA

 
Chiedi un preventivo: E' GRATIS >>  chiamaci ai numeri 330.225058 338.2006684 o invia un Fax allo 0362.554481

AMIANTO Amianto - Eternit - Normative - ASL - piani di lavoro - tipologie - crisotilo - amosite - crocidolite - actinolite - tremolite - antofillite - Patologie - incapsulamento - rimozione - smaltimento - trasporto - costi - cementoamianto - corde - nastri - vinilamianto - altri usi - scheda valutazione - Mappatura amianto - Censimento amianto - Analisi ambientali - Analisi chimiche - moc - sem - contaminazione d'amianto - Glove-bag - MCA - PRAL - Mesotelioma - richiesta valutazione coperture in eternit
COPERTURE  Isotec - Stirodach - metcoppo - isocoppo - coppo di alubel - tek28 - pannelli sandwich - pannelli da parete - tegopan - fibro cemento - coverib - profilcoppo - coppo - tegola marsigliese - tegola portoghese - lastre grecate - tetto in legno lamellare - profilati IPE - orditura - lavori eseguiti -
LATTONERIE lattoneria in genere - lattoneria rame - lattoneria alluminio - lattoneria acciaio - lattoneria lamiera - Aluzinc - gronde - pluviali - scossaline - linee vita -
FOTOVOLTAICO Che cosa è un impianto fotovoltaico? - Quali sono i vantaggi? - Solare Termico o Solare Fotovoltaico? - Dove può essere installato? - Quanto spazio occupa? - Quanta energia produce? - Quanto costa? - Quanto può durare nel tempo l'impianto? - Quali autorizzazioni sono necessarie? - Chi può beneficiare dell’incentivazione? - Come si accede agli incentivi statali erogati dal GSE? - Cos'è il regime di "Scambio sul Posto"? - Cosa accade al termine del periodo di incentivazione (20 anni)? - Come avviene il pagamento della tariffa incentivante da parte del GSE? - Come determinare il dimensionamento corretto?
PONTEGGIO tubo e giunti - a telaio - per facciate - palchi e manifestazioni - Ponteggi multidirezionali - pimus - allarme ponteggio
DATABASE AZIENDE   Interrogazione al database aziende - Inserisci la tua attività nel database aziende

Design by Web87 © 2007 - 2009 - P.Iva 06379030965  - Sitemap  - mappa del sito