Legge
Regione Lombardia 29 settembre 2003, n. 17
Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e
smaltimento dell'amianto
in Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 29 settembre 2003, n. 40
Articolo 1
Finalità
1. La
presente legge attua le disposizioni della legge 27
marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani
di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di
intervento anche all'amianto in matrice compatta.
2. Sono obiettivi della presente legge:
a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto
all'inquinamento da fibre di amianto;
b) la prescrizione di norme di prevenzione per la
bonifica dall'amianto; c) la promozione di iniziative di
educazione ed informazione finalizzate a ridurre la
presenza dell'amianto.
Articolo
2
Bonifica di piccoli quantitativi di amianto
1. In
osservanza del dpr 8 agosto 1994 sono erogati contributi
a fondo perduto ai comuni per il risanamento
dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole
quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati
trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
d'intesa con la competente commissione consiliare in
sede di prima approvazione, approva il documento tecnico
concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica
di cui al comma 1.
3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da
bonificare, individuando e censendo all'interno del
proprio territorio l'esistenza di micro discariche di
amianto; il censimento è effettuato anche con l'ausilio
dell'ASL e dell'ARPA. 4. I comuni promuovono iniziative
di informazione e coinvolgimento della popolazione sui
problemi causati dall'amianto.
5. In attuazione dell'art. 1, la Regione prevede
contributi da erogare alle seguenti categorie:
a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli
quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti
da edifici adibiti ad abitazione civile e relative
pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali
di tipo familiare;
b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti
contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai
contributi; b) i termini e le modalità per la
presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa
massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità
dei contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende
convenzionate che espletano il servizio di bonifica e
smaltimento di piccoli quantitativi di materiali
contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni
beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o
associati, che abbiano adottato il proprio piano di
lavoro, in conformità con le previsioni del documento di
cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di
amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta
ammissibile e per un numero minimo di interventi
previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lett. e).
8. I comuni espletano le attività di propria competenza
relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle
relative alle richieste di contributo presentate negli
uffici comunali dai soggetti privati.
9. Per le verifiche di competenza sugli interventi
oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al
documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui
al comma 2.
Articolo
3
Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL
1. La
Regione approva, con deliberazione della Giunta
regionale, d'intesa con la competente commissione
consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, il "Piano Regionale Amianto
Lombardia" di seguito denominato PRAL.
2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le
risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui
all'art. 1.
3. Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali
Qualità dell'Ambiente, Risorse idriche e servizi di
pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita
commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.
4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con
deliberazione della Giunta regionale, in seguito a
modifiche che dovessero intervenire nella legislazione,
o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante
l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Articolo
4
Contenuto del PRAL
1. Il
PRAL è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione
di:
1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e
dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in
collaborazione con i comuni del territorio;
2) mappatura georeferenziata dell'amianto presente sul
territorio regionale, effettuata dall'ARPA;
3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre
di amianto nell'aria;
b) elaborazione di criteri per la valutazione del
livello di rischio per la bonifica e l'individuazione
delle priorità per effettuare la medesima; c)
definizione delle priorità degli interventi di bonifica,
da parte del Nucleo amianto di cui all'art. 8; d)
monitoraggio dal punto di vista sanitario ed
epidemiologico attraverso:
1) raccolta di dati epidemiologici;
2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex
esposti all'amianto;
3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli
effetti neoplastici causati dall'esposizione
all'amianto;
e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento
delle attività delle ASL e dell'ARPA;
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un
piano regionale di smaltimento attraverso:
1) censimento delle ditte che svolgono attività di
bonifica e smaltimento;
2) individuazione degli impianti esistenti per
fronteggiare la domanda di smaltimento;
g) individuazione degli strumenti per la formazione e
l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e
delle imprese che effettuano attività di bonifica e di
smaltimento dell'amianto;
h) promozione a livello comunale di iniziative di
informazione e coinvolgimento della popolazione sui
problemi causati dall'amianto.
Articolo
5
Registri
1. Entro
trenta giorni dall'approvazione del PRAL, presso ogni
ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti
registri:
a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso
abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei
mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o
contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati
tutti gli edifici e i siti che contengono amianto,
indicando:
1) tipo di amianto;
2) luogo dove è presente;
3) grado di conservazione;
4) quantitativo presunto;
5) pericolosità di dispersione delle fibre;
6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
b) registro delle imprese che effettuano attività di
bonifica e smaltimento di amianto o di materiali
contenenti amianto.
2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri
di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.
3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati
riguardanti le imprese ed i relativi addetti che
utilizzano indirettamente l'amianto nei processi
produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a
strutture contenenti amianto e svolgono attività di
smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento
dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992.
Le suddette imprese trasmettono all'ASL nel cui
territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi,
all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva,
la relazione di cui all'articolo 9 della legge 257/1992.
La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, anche se a tale data siano cessate le
attività soggette all'obbligo di relazione.
4. E' abrogato l'articolo 4, comma 58 sexies, della
legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli
enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59").
5. Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità
viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.
Articolo
6
Obblighi dei proprietari
1. Al
fine di conseguire il censimento completo dell'amianto
presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12
della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati
proprietari sono tenuti a:
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è
presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a
comunicare tale presenza all'ASL competente per
territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di
amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare
alla ASL competente per territorio ed alla
amministrazione provinciale tale presenza;
c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali
contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per
territorio ed alla amministrazione provinciale i
quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione
annualmente.
2. La tipologia e il grado di dettaglio
dell'informazione da comunicare sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale contestualmente
all'approvazione del PRAL. 3. L'iscrizione nei registri
di cui all'art. 5, comma 1, è condizione necessaria per
potersi avvalere delle procedure semplificate e per
accedere ai contributi.
Articolo
7
Laboratori
1. I
laboratori pubblici e privati che effettuano attività
analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti
previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996
(Normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f),
della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto), rispondendo
a specifici programmi di controllo di qualità per le
analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi.
2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per
l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di
controllo di qualità dei medesimi.
Articolo
8
Organismi di controllo
1. Con
l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la
realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è
istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale
Sanità.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla
Commissione consiliare competente una relazione sullo
stato di attuazione del PRAL.
3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità
operative definite dal PRAL, imposta un piano
informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in
fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei
censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati
rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di
informazione e sensibilizzazione si avvale di una
pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.
Articolo
9
Norma finanziaria
1. Per la
concessione dei contributi di cui all'articolo 2 e per
le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, è
autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.
2. All'onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal
comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate
stanziate all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei
livelli uniformi di assistenza" del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2003. Articolo 10
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL. La
legge regionale in questione prevede inoltre:
-
l'istituzione di un Nucleo amianto presso la
Direzione generale Sanità, con l'intento di
sovrintendere e monitorare la realizzazione delle
azioni previste dal PRAL;
- la
trasmissione con periodicità annuale alla
Commissione consiliare competente di una Relazione
sullo stato di attuazione del PRAL da parte della
Giunta regionale;
- la
predisposizione da parte della Giunta regionale di
un Piano informativo, rivolto alla popolazione, il
quale deve contenere, in fasi successive e
cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti
avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e
degli interventi effettuati, il tutto impostato
secondo le modalità operative definite dal PRAL
stesso. Questa campagna di informazione e di
sensibilizzazione dovrà avvalersi di diversi
strumenti, articolati su base provinciale.
Infine,
la nuova legge regionale stabilisce che per la
concessione dei suddetti contributi e per le su indicate
azioni informative è autorizzata per l'anno 2003 la
spesa di € 1.000.000,00. |