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P.R.A.L.
Piano Regionale Amianto Lombardia
Tratto da http://www.assoamianto.it
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Tra gli obiettivi del PRAL la definizione del catasto dei
siti da bonificare, del Piano di Lavoro e l'erogazione dei
finanziamenti
Amianto:
la nuova L.R. Lombardia su risanamento, bonifica e smaltimento |
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ll
Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in data 23
settembre 2003, la legge 29 settembre 2003 recante le "Norme per il
risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto",
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
del 29 settembre 2003, n. 40, e che è entrata in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul BUR. Questa legge attua le
disposizioni della legge n. 257/1992, "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto", in osservanza del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, estendeil campo di
intervento anche all'amianto in matrice compatta, si propone di
salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento
da fibre, prescrivere norme di prevenzione per la bonifica e di
promuove iniziative di educazione e informazione finalizzate a
ridurre la presenza di amianto. |
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La
legge regionale 23 settembre 2003 dispone l'erogazione dei
contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento
dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di
amianto, vale a dire superfici inferiori a trenta metri quadrati e
quantitativi inferiori a quattrocentocinquanta chilogrammi.
Come noto, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n.
277/1991, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia
di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" chi
intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un
Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto,
dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di
trasporto.
Questo Piano, redatto a cura dell'impresa di bonifica, deve
prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
A tal proposito, la legge regionale stabilisce che la Giunta
regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente
Commissione consiliare in sede di prima approvazione, provvederà ad
approvare il documento tecnico concernente il Piano di lavoro per le
opere di bonifica delle suddette piccole quantità.
La nuova legge regionale prevede, inoltre, l'istituzione da parte
dei comuni del catasto dei siti da bonificare, individuando e
censendo all'interno del proprio territorio la presenza di micro
discariche di amianto; il censimento deve essere effettuato anche
con l'ausilio dell'Azienda Sanitaria Locale e dei Dipartimenti
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per
territorio.
I comuni sono tenuti a promuovere iniziative di informazione e
coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
La legge in questione prevede l'erogazione di contributi sia a
soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad
abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di
attività artigianali di tipo familiare, sia a comuni, per la
bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati
in aree pubbliche.
Il presente dispositivo regionale precisa che con deliberazione
della Giunta regionale saranno stabiliti:
- i criteri e le
priorità per l'ammissione ai contributi;
- i termini e le
modalità per la presentazione delle domande per accedere ai
contributi;
- le modalità di
erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni
singolo intervento;
- i criteri per la
determinazione dell'ammissibilità dei contributi;
- i termini del
bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il
servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i
comuni beneficiari dei contributi;
- i criteri per
l'eventuale revoca dei contributi.
I
fondi previsti saranno ripartiti tra i comuni, singoli o associati,
che abbiano adottato il proprio Piano di lavoro, in conformità con
le previsioni del suddetto documento tecnico, per bonificare piccole
quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta
ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel
summenzionato bando di gara.
La nuova legge regionale prevede altresì che i comuni espletino le
attività di propria competenza relative sia alla bonifica di aree
pubbliche sia alle richieste di contributo presentate negli uffici
comunali dai soggetti privati.
Per quanto riguarda poi le verifiche di competenza sugli interventi
oggetto del contributo, le Aziende Sanitarie Locali competenti per
territorio sono tenute a fare riferimento al suddetto documento
tecnico concernente il Piano di lavoro. |
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Il
Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)
La legge
approvata precisa che, con deliberazione della Giunta regionale,
d'intesa con la competente Commissione consiliare, entro novanta
giorni dalla sua entrata in vigore sarà approvato il "Piano
Regionale Amianto Lombardia" (PRAL), che conterrà le azioni, gli
strumenti e le risorse necessari per realizzare i su esposti
obiettivi, definiti dalla presente legge regionale.
Ai fini della stesura del PRAL, le Direzioni generali Qualità
dell'Ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e
Sanità istituiscono un'apposita Commissione interdisciplinare
tecnico-scientifica.
Il periodo di durata del PRAL sarà quinquennale ed è previsto che
tale Piano sarà aggiornato con deliberazione della Giunta regionale,
a seguito di eventuali modifiche che dovessero intervenire nella
legislazione o in conseguenza di conoscenze acquisite durante
l'attuazione dello stesso e comunque ogni due anni.
Per ciò che concerne i suoi contenuti, il PRAL sarà articolato nei
seguenti punti:
-
conoscenza del rischio;
-
mappatura georeferenziata effettuata dall'ARPA;
-
monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto
nell'aria;
-
elaborazione di criteri per la valutazione del livello di
rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per
effettuare la medesima;
-
definizione delle priorità degli interventi di bonifica;
-
monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico;
-
definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle
attività delle ASL e dell' ARPA;
-
definizione dei criteri per la elaborazione di un Piano
regionale di smaltimento;
-
individuazione degli strumenti per la formazione e
l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle
imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento
dell' amianto;
-
promozione a livello comunale di iniziative di informazione e
coinvolgimento della popolazione sui problemi causati
dall'amianto.
In
particolare, per quanto riguarda la conoscenza del rischio amianto,
essa sarà conseguita attraverso il censimento degli impianti, degli
edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o
di materiali contenenti amianto, effettuato dalla ASL in
collaborazione con i comuni del territorio.
Inoltre, il suddetto monitoraggio dal punto di vista sanitario ed
epidemiologico sarà eseguito mediante:
-
la
raccolta di dati epidemiologici;
-
la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti
all'amianto;
-
l'utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti
neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.
Ancora,
la definizione dei criteri per la elaborazione di un Piano regionale
di smaltimento avverrà attraverso:
La legge
regionale in questione stabilisce, inoltre, che entro trenta giorni
dall' approvazione del PRAL, le singole ASL competenti per
territorio dovranno istituire i seguenti registri:
-
Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo,
dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e
dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel
quale dovranno essere annotati tutti gli edifici e i siti che
contengono amianto riportando in esso il tipo di amianto, il
luogo dove esso è presente, il grado di conservazione, il
quantitativo presunto, la pericolosità di dispersione delle
fibre e il livello di priorità dei tempi di bonifica;
-
Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e
smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
Il PRAL
poi stabilirà le modalità di tenuta e di aggiornamento di questi
registri.
La presente legge regionale delega alle ASL sia la raccolta dei dati
riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano
indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche
di manufatti e di strutture contenenti amianto e svolgono attività
di smaltimento dello stesso materiale sia il censimento dei siti
contenenti amianto di cui alla legge n. 257/1992. È stabilito,
inoltre, che le suddette imprese trasmettano all'ASL nel cui
territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel
cui territorio è situata l'unità produttiva, la Relazione di cui
all'articolo 9 della legge n. 257/1992.
Come noto, questa Relazione deve indicare:
-
i
tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di
bonifica;
-
le
attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro
attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati
sottoposti; le caratteristiche degli eventuali prodotti
contenenti amianto;
-
le
misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
Questa
Relazione ha periodicità annuale e deve essere trasmessa entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se
a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di
relazione.
La presente legge regionale abroga l'articolo 4, comma 58 sexies,
della Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 relativo a disposizioni
analoghe a quelle citate.
Inoltre, la nuova legge regionale approvata dal Consiglio regionale
prevede il potenziamento del Registro regionale dei mesoteliomi.
Per quanto riguarda poi gli obblighi dei proprietari, al fine di
conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul
territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 257/1992,
i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a comunicare
alla ASL competente per territorio la presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto in:
-
edifici, impianti o luoghi;
-
mezzi di trasporto (la comunicazione deve essere inoltrata anche
all'amministrazione provinciale);
-
impianti di smaltimento (la comunicazione deve essere inoltrata
anche all'amministrazione provinciale, aggiornando
l'informazione annualmente).
Siccome
la comunicazione riguarda indistintamente tutte le tipologie di
materiali contenenti amianto, viene quindi introdotto l'obbligo di
denuncia anche di manufatti contenenti amianto in matrice compatta,
non previsto dalla normativa nazionale, oltre che di materiali
contenenti amianto in matrice friabile per i quali era già prevista
la comunicazione alla ASL competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge n. 257/92 (a titolo di esempio,
l'obbligo di denuncia riguarda pertanto anche manufatti in cemento
amianto come lastre ondulate di copertura, pannelli di
controsoffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua,
lastre piane e manufatti in vinyl-amianto come pavimenti).
Contestualmente all'approvazione del PRAL, con deliberazione della
Giunta regionale, saranno fissate le modalità dell'informazione da
comunicare; per potersi avvalere delle procedure semplificate e per
poter accedere ai contributi previsti è condizione necessaria
l'iscrizione nei suddetti registri istituiti presso le ASL.
La legge regionale 29 settembre 2003 affronta inoltre il problema
dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi
sull'amianto i quali devono soddisfare i requisiti previsti dal
decreto ministeriale 14 maggio 1996, rispondendo a specifici
programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto
nell'aria e in campioni massivi.
Sarà poi compito del PRAL definire i criteri e le modalità per
l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di
qualità.
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Legislazione |
Legge
Regione Lombardia 29 settembre 2003, n. 17
Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e
smaltimento dell'amianto
in Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 29 settembre 2003, n. 40
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Esposizione all'amianto.
L'asbesto o più comunemente amianto è
un buon esempio di come le ragioni economiche e la salute non vadano
necessariamente di pari passo. Questo minerale, infatti, vantava
eccezionali caratteristiche fisiche a cominciare dalla refrattarietà
al fuoco e, soprattutto, un basso costo. E' per questo che nel
volgere di non molto tempo lo si è ritrovato un po' dappertutto.
Nell'edilizia, senz'altro, ma anche in applicazioni insospettabili.
Per esempio, nei supporti sui quali sono avvolte le serpentine degli
asciugacapelli, o persino nei sigari pregiati (dove aveva lo scopo
di mantenere compatta la cenere). Peccato che però fosse
pericolosissimo e a più livelli.
Che cos'è l'amianto.
Un minerale, anzi un gruppo di
minerali fibrosi, non combustibili (asbesto deriva dal greco e
significa inestinguibile) composti da silicato di calcio e magnesio.
Si distinguono due gruppi principali di sostanze: l'amianto anfibolo
e l'amianto serpentino. La distinzione è abbastanza importante
perché l'anfibolo presenta fibre fragili, che si spezzano facilmente
ma possono essere intessute (le famose coperte antincendio, per
esempio); il serpentino, invece, ha fibre più lunghe e più
resistenti. La famiglia del serpentino è rappresentata dal
crisotilo, mentre dell'anfibolo fanno parte antofillite, actinolite,
amosite, crocidolite, tremolite.
Gli impieghi.
A fare la parte del leone è stata
l'edilizia, dove l'amianto veniva impiegato tanto come spray
(mischiato cioè a leganti non troppo tenaci) da applicare a elementi
metallici o altro con funzioni isolanti, oppure impastandolo con
altri materiali (la cosiddetta matrice) a cominciare del cemento. In
questo modo si aumenta la resistenza del cemento contenendo il peso
e rendendo più facile realizzare elementi prefabbricati. A questo
scopo si impiegavano sia l'amianto anfibole sia quello serpentino.
In Italia il cemento-amianto è noto come Eternit, e soprattutto per
l'elemento ondulato con il quale venivano realizzate le coperture
dei tetti (principalmente in Italia settentrionale). Tuttavia ve ne
sono anche altri, come le condutture dell'acqua o i pannelli, usati
per isolare acusticamente e termicamente gli edifici, in particolare
quelli edificati in vetrocemento o in elementi metallici.
Anche nei mezzi di trasporto l'amianto aveva un ruolo cruciale,
perché garantiva frenata di auto, moto e veicoli pesanti. Infatti il
materiale d'attrito delle pastiglie dei freni a disco, e delle
ganasce di quelli a tamburo, conteneva amianto. Elencare le
applicazioni sarebbe lunghissimo: se ne contano infatti oltre 3.500
Perché è pericoloso.
Come si è detto, l'amianto è
un minerale fibroso e anche se è piuttosto friabile, le singole
fibre sono molto resistenti e piccolissime: meno di mezzo millesimo
di millimetro di diametro per 2-5 millesimi di millimetro di
lunghezza. E' chiaro che elementi così piccoli e leggeri possono con
grande facilità essere inalati senza essere arrestati dalle ciglia
che ricoprono l'epitelio delle vie aeree. Di conseguenza si
depositano nei bronchi e negli alveoli dei polmoni, per poi migrare
verso la pleura, cioè la membrana che riveste esternamente i
polmoni, danneggiando i tessuti.
In definitiva, l'amianto ha tre differenti gravi effetti:
Provoca l'asbestosi, malattia nella quale i tessuti del polmone,
irritati dalle fibre microscopiche dell'amianto formano cicatrici
fibrose sempre più estese fino a che zone sempre più ampie del
polmone perdono la loro elasticità, impedendo di fatto la
respirazione o comunque rendendo molto meno efficiente
l'ossigenazione, con effetti, per intendersi, analoghi a quelli
della broncopneumopatia cronica ostruttiva..
Provoca il mesotelioma, un gravissimo tumore che colpisce la pleura,
il peritoneo (il sacco membranoso che racchiude l'intestino) e il
pericardio. Se ne conoscono sia una forma benigna, sia una maligna
particolarmente aggressiva, tanto che nelle casistiche la
sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è pari soltanto al 2 per
cento. Nella stragrande maggioranza dei casi la forma maligna è
causata esclusivamente da esposizione all'amianto.
Aumenta di 5 volte il rischio di carcinoma polmonare nei fumatori.
Mentre nel caso dell'asbestosi gli studi consentono di concludere
che è necessaria un'esposizione intensa e prolungata e che, quindi,
si tratta di un effetto dose-dipendente, per il mesotelioma non è
così. Si ricorda per esempio il caso delle mogli di operai addetti a
lavorazioni dell'amianto che erano andate incontro al tumore solo
dovendo maneggiare le tute del marito, mentre quest'ultimo non aveva
avuto conseguenze. Nel caso del mesotelioma, insomma, non è
possibile definire una soglia di rischio, ossia un livello di
esposizione così ridotto da essere innocuo e, in ogni caso, la
suscettibilità individuale conta.
Un altro aspetto da tenere presente è che le due principali forme di
amianto hanno effetti differenti: per la sua maggiore fragilità,
l'anfibolo si diffonde più facilmente nell'aria, ragion per cui i
difensori dell'impiego dell'amianto in edilizia (Oltreatlantico)
sostengono che impiegando il serpentino ( e usando una matrice più
tenace per gli impasti) si riducono i rischi. Peccato che il
crisotilo sia riconosciuto estremamente cancerogeno.
A oggi, invece, non sembra abbiano effetti nocivi le fibre di
amianto eventualmente ingerite (magari per contaminazione delle
acque potabili che scorrono in tubature realizzate con amianto).
Sempre rischioso?
La presenza dell'amianto in sé
non è necessariamente pericolosa, dipende dal grado di libertà delle
fibre. In altre parole un tessuto è molto rischioso, l'amianto
spruzzato anche; un elemento di Eternit no, ma solo a patto che non
si stia sgretolando. In altre parole, finché le fibre non possono
liberarsi nell'aria, perché imprigionate nell'impasto del cemento o
di altre sostanze (per esempio le resine), oppure semplicemente
perché racchiuse in intercapedini sigillate (come nel caso dei
vagoni ferroviari in buono stato) il pericolo può essere
ragionevolmente escluso. Il problema nasce quando i manufatti che
contengono l'amianto si deteriorano. Per questo oggi la principale
fonte di esposizione in Itala sono i tetti in Eternit che, col
passare degli anni, per effetto delle intemperie e in particolare
delle piogge acide, sono andati progressivamente deteriorandosi con
la possibilità, quindi, di liberare le fibre.
Che cosa dice la legge.
In Italia dal 1992 (legge
257/1992) è proibita l'estrazione, l'importazione e la lavorazione
dell'amianto. Di conseguenza, dal 1992 in poi non è possibile che
nell'edilizia, o nell'isolamento di un forno, sia stato impiegato
amianto. Anche in precedenza si era legiferato in materia,
introducendo limiti all'impiego in talune applicazioni e
introducendo limiti di contaminazione dell'aria. Per questo i
manufatti, soprattutto quelli casalinghi come guanti da forno o per
le assi da stiro, dovevano già prima del 1992 riportare
l'indicazione "A" per segnalare la presenza di amianto. Qualora si
abbiano ancora in casa oggetti contenenti amianto è bene consultare
l'ASL per sapere come e dove conferirli per lo smaltimento.
Il pericolo non è finito.
Sfortunatamente, anche se la
legge è in vigore dai dieci anni il pericolo non può dirsi superato.
Soprattutto nel Nord-Italia, infatti, sia i materiali per edilizia
sia altri manufatti contenenti amianto sono ancor molto diffusi.
Inoltre, visti i lunghi periodi che intercorrono tra l'esposizione e
lo sviluppo della malattia, è probabile che nel prossimo futuro
aumentino i casi di mesotelioma e delle altre malattie dovute al
minerale. E' già qualche anno, infatti, che la forma tumorale legata
al lavoro più spesso riscontrata sia proprio il mesotelioma
pleurico, come segnala l'Osservatorio statistico dell'INAIL.
Analizzando i 600 casi registrati tra il 1988 e il 1999, inoltre,
l'INAIL ha potuto calcolare in quale percentuale la malattia colpirà
i diversi settori di lavoro. In testa c'è la cantieristica navale,
con il 30,3%, seguita dall'industria nel suo complesso (27,6%) e
dalla cantieristica ferroviaria (14,4%). Inoltre, sempre l'INAIL
ricordava che a marzo 2002 erano in totale 136.762 i certificati di
esposizione all'amianto rilasciati su richiesta dei lavoratori, dei
quali oltre 60.000 positivi.
Come difendersi.
Istintivamente, verrebbe da
pensare che il modo migliore sia rimuovere gli elementi in amianto e
stoccarli in posti sicuri, ma non è esattamente così. In molti casi
rimuovere l'amianto può causare repentini (e pericolosi)
innalzamenti della quantità di fibre presente nell'aria. Nel caso
dei tetti di Eternit che si stanno degradando, per esempio, la
soluzione più razionale è rivestire gli elementi con sostanze che
intrappolino le fibre (materiali plastici) , operazione che viene
definita di incapsulamento, e nell'applicare poi rivestimenti
metallici (confinamento).
E' evidente che le soluzioni vanno cercate caso per caso e che,
comunque, prima di procedere a lavori di bonifica è necessario far
eseguire i rilievi del caso interessando la propria ASL. Infatti per
giudicare della pericolosità della situazione è necessario
controllare l'entità della presenza di fibre nell'aria. Si tratta di
un'operazione relativamente semplice, che consiste nell'aspirare
l'aria atmosferica attraverso un filtro per poi contare il numero di
fibre servendosi di un microscopio. In Italia il massimo livello
ammesso è di 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo e di 0,2
ff/cc per gli anfiboli e le miscele.
Da evitare assolutamente il fai da te: sia perché lo smaltimento non
è possibile al singolo sia perché per operare con l'amianto sono
necessari sistemi di protezione ben diversi dalle mascherine da
verniciatore in vendita nei colorifici.
Fonti
Severi S. Mesotelioma da amianto, una proiezione maligna.
Dati INAIL Marzo 2002.
Baron PA. Measurement of airborne fibers: a review. Ind Health 2001
Apr;39(2):39-50
Bianchi C, Brollo A, Ramani L, Bianchi T, Giarelli L. Asbestos
exposure in malignant mesothelioma of the pleura: a survey of 557
cases. Ind Health 2001 Apr;39(2):161-7
Bianchi C, Giarelli L, Grandi G, Brollo A, Ramani L, Zuch C. Latency
periods in asbestos-related mesothelioma of the pleura.Eur J Cancer
Prev 1997 Apr;6(2):162-6 Billings CG, Howard P.Asbestos exposure,
lung cancer and asbestosis. Monaldi Arch Chest Dis. 2000 Apr;55(2):151-6.
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