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P.R.A.L.
Piano Regionale Amianto Lombardia
Tratto da http://www.assoamianto.it
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Tra gli obiettivi del PRAL la definizione del catasto dei
siti da bonificare, del Piano di Lavoro e l'erogazione dei
finanziamenti
Amianto:
la nuova L.R. Lombardia su risanamento, bonifica e smaltimento |
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Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in data 23
settembre 2003, la legge 29 settembre 2003 recante le "Norme per il
risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto",
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
del 29 settembre 2003, n. 40, e che è entrata in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul BUR. Questa legge attua le
disposizioni della legge n. 257/1992, "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto", in osservanza del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, estendeil campo di
intervento anche all'amianto in matrice compatta, si propone di
salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento
da fibre, prescrivere norme di prevenzione per la bonifica e di
promuove iniziative di educazione e informazione finalizzate a
ridurre la presenza di amianto. |
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La
legge regionale 23 settembre 2003 dispone l'erogazione dei
contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento
dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di
amianto, vale a dire superfici inferiori a trenta metri quadrati e
quantitativi inferiori a quattrocentocinquanta chilogrammi.
Come noto, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n.
277/1991, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia
di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" chi
intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un
Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto,
dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di
trasporto.
Questo Piano, redatto a cura dell'impresa di bonifica, deve
prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
A tal proposito, la legge regionale stabilisce che la Giunta
regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente
Commissione consiliare in sede di prima approvazione, provvederà ad
approvare il documento tecnico concernente il Piano di lavoro per le
opere di bonifica delle suddette piccole quantità.
La nuova legge regionale prevede, inoltre, l'istituzione da parte
dei comuni del catasto dei siti da bonificare, individuando e
censendo all'interno del proprio territorio la presenza di micro
discariche di amianto; il censimento deve essere effettuato anche
con l'ausilio dell'Azienda Sanitaria Locale e dei Dipartimenti
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per
territorio.
I comuni sono tenuti a promuovere iniziative di informazione e
coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
La legge in questione prevede l'erogazione di contributi sia a
soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad
abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di
attività artigianali di tipo familiare, sia a comuni, per la
bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati
in aree pubbliche.
Il presente dispositivo regionale precisa che con deliberazione
della Giunta regionale saranno stabiliti:
- i criteri e le
priorità per l'ammissione ai contributi;
- i termini e le
modalità per la presentazione delle domande per accedere ai
contributi;
- le modalità di
erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni
singolo intervento;
- i criteri per la
determinazione dell'ammissibilità dei contributi;
- i termini del
bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il
servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i
comuni beneficiari dei contributi;
- i criteri per
l'eventuale revoca dei contributi.
I
fondi previsti saranno ripartiti tra i comuni, singoli o associati,
che abbiano adottato il proprio Piano di lavoro, in conformità con
le previsioni del suddetto documento tecnico, per bonificare piccole
quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta
ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel
summenzionato bando di gara.
La nuova legge regionale prevede altresì che i comuni espletino le
attività di propria competenza relative sia alla bonifica di aree
pubbliche sia alle richieste di contributo presentate negli uffici
comunali dai soggetti privati.
Per quanto riguarda poi le verifiche di competenza sugli interventi
oggetto del contributo, le Aziende Sanitarie Locali competenti per
territorio sono tenute a fare riferimento al suddetto documento
tecnico concernente il Piano di lavoro. |
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Il
Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)
La legge
approvata precisa che, con deliberazione della Giunta regionale,
d'intesa con la competente Commissione consiliare, entro novanta
giorni dalla sua entrata in vigore sarà approvato il "Piano
Regionale Amianto Lombardia" (PRAL), che conterrà le azioni, gli
strumenti e le risorse necessari per realizzare i su esposti
obiettivi, definiti dalla presente legge regionale.
Ai fini della stesura del PRAL, le Direzioni generali Qualità
dell'Ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e
Sanità istituiscono un'apposita Commissione interdisciplinare
tecnico-scientifica.
Il periodo di durata del PRAL sarà quinquennale ed è previsto che
tale Piano sarà aggiornato con deliberazione della Giunta regionale,
a seguito di eventuali modifiche che dovessero intervenire nella
legislazione o in conseguenza di conoscenze acquisite durante
l'attuazione dello stesso e comunque ogni due anni.
Per ciò che concerne i suoi contenuti, il PRAL sarà articolato nei
seguenti punti:
-
conoscenza del rischio;
-
mappatura georeferenziata effettuata dall'ARPA;
-
monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto
nell'aria;
-
elaborazione di criteri per la valutazione del livello di
rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per
effettuare la medesima;
-
definizione delle priorità degli interventi di bonifica;
-
monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico;
-
definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle
attività delle ASL e dell' ARPA;
-
definizione dei criteri per la elaborazione di un Piano
regionale di smaltimento;
-
individuazione degli strumenti per la formazione e
l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle
imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento
dell' amianto;
-
promozione a livello comunale di iniziative di informazione e
coinvolgimento della popolazione sui problemi causati
dall'amianto.
In
particolare, per quanto riguarda la conoscenza del rischio amianto,
essa sarà conseguita attraverso il censimento degli impianti, degli
edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o
di materiali contenenti amianto, effettuato dalla ASL in
collaborazione con i comuni del territorio.
Inoltre, il suddetto monitoraggio dal punto di vista sanitario ed
epidemiologico sarà eseguito mediante:
-
la
raccolta di dati epidemiologici;
-
la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti
all'amianto;
-
l'utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti
neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.
Ancora,
la definizione dei criteri per la elaborazione di un Piano regionale
di smaltimento avverrà attraverso:
La legge
regionale in questione stabilisce, inoltre, che entro trenta giorni
dall' approvazione del PRAL, le singole ASL competenti per
territorio dovranno istituire i seguenti registri:
-
Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo,
dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e
dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel
quale dovranno essere annotati tutti gli edifici e i siti che
contengono amianto riportando in esso il tipo di amianto, il
luogo dove esso è presente, il grado di conservazione, il
quantitativo presunto, la pericolosità di dispersione delle
fibre e il livello di priorità dei tempi di bonifica;
-
Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e
smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
Il PRAL
poi stabilirà le modalità di tenuta e di aggiornamento di questi
registri.
La presente legge regionale delega alle ASL sia la raccolta dei dati
riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano
indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche
di manufatti e di strutture contenenti amianto e svolgono attività
di smaltimento dello stesso materiale sia il censimento dei siti
contenenti amianto di cui alla legge n. 257/1992. È stabilito,
inoltre, che le suddette imprese trasmettano all'ASL nel cui
territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel
cui territorio è situata l'unità produttiva, la Relazione di cui
all'articolo 9 della legge n. 257/1992.
Come noto, questa Relazione deve indicare:
-
i
tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di
amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di
bonifica;
-
le
attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro
attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati
sottoposti; le caratteristiche degli eventuali prodotti
contenenti amianto;
-
le
misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della
salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
Questa
Relazione ha periodicità annuale e deve essere trasmessa entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se
a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di
relazione.
La presente legge regionale abroga l'articolo 4, comma 58 sexies,
della Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 relativo a disposizioni
analoghe a quelle citate.
Inoltre, la nuova legge regionale approvata dal Consiglio regionale
prevede il potenziamento del Registro regionale dei mesoteliomi.
Per quanto riguarda poi gli obblighi dei proprietari, al fine di
conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul
territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 257/1992,
i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a comunicare
alla ASL competente per territorio la presenza di amianto o di
materiali contenenti amianto in:
-
edifici, impianti o luoghi;
-
mezzi di trasporto (la comunicazione deve essere inoltrata anche
all'amministrazione provinciale);
-
impianti di smaltimento (la comunicazione deve essere inoltrata
anche all'amministrazione provinciale, aggiornando
l'informazione annualmente).
Siccome
la comunicazione riguarda indistintamente tutte le tipologie di
materiali contenenti amianto, viene quindi introdotto l'obbligo di
denuncia anche di manufatti contenenti amianto in matrice compatta,
non previsto dalla normativa nazionale, oltre che di materiali
contenenti amianto in matrice friabile per i quali era già prevista
la comunicazione alla ASL competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge n. 257/92 (a titolo di esempio,
l'obbligo di denuncia riguarda pertanto anche manufatti in cemento
amianto come lastre ondulate di copertura, pannelli di
controsoffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua,
lastre piane e manufatti in vinyl-amianto come pavimenti).
Contestualmente all'approvazione del PRAL, con deliberazione della
Giunta regionale, saranno fissate le modalità dell'informazione da
comunicare; per potersi avvalere delle procedure semplificate e per
poter accedere ai contributi previsti è condizione necessaria
l'iscrizione nei suddetti registri istituiti presso le ASL.
La legge regionale 29 settembre 2003 affronta inoltre il problema
dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi
sull'amianto i quali devono soddisfare i requisiti previsti dal
decreto ministeriale 14 maggio 1996, rispondendo a specifici
programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto
nell'aria e in campioni massivi.
Sarà poi compito del PRAL definire i criteri e le modalità per
l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di
qualità.
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Legislazione |
Legge
Regione Lombardia 29 settembre 2003, n. 17
Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e
smaltimento dell'amianto
in Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 29 settembre 2003, n. 40
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